sabato 13 dicembre 2008

regolamento consulta giovanile

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE


Art. 1

istituzione

In armonia con quanto previsto dall’art. 97 dello Statuto Comunale, è istituita la Consulta Giovanile Comunale.

Art. 2

scopi

Scopi della Consulta sono

a) proporre iniziative atte a valorizzare le risorse presenti in Marineo nell’ambito della realtà giovanile:

b) favorire il pieno e responsabile inserimento dei giovani nel tessuto sociale;

c) attuare ricerche ed elaborare studi sulla condizione giovanile e sui fattori di disagio;

4) approntare proposte in ordine alla organizzazione di attività in favore dei giovani;

Ha funzioni consultivo in ordine alle problematiche di competenza.

Art. 3

composizione

La Consulta è composta:

a) dal Sindaco o dall'Assessore delegato

b) da quattro rappresentanti le associazioni giovanili presenti ed operanti a Marineo, designati dalla Conferenza prevista dal regolamento relativo all’Albo delle Associazioni;

c) da non più di quattro nominativi all'uopo designati dalla Amministrazione Comunale, in rappresentanza de mondo giovanile di Marineo di cui uno di comprovata esperienza nel settore giovanile

Espleta le funzioni di segretario un dipendente comunale all’uopo designato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

La Consulta si può avvalere della consulenza gratuita di esperti in problematiche giovanili.

Art. 4

funzionamento della Consulta — durata in carica

La Consulta viene convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

La Consulta assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. qualunque il numera. A. parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ha durata pari al mandato elettivo del Sindaco.

La Consulta per l'espletamento delle funzioni di competenza si avvale degli uffici comunali.

Art. 5

gratuità delle funzioni

La partecipazione alla Consulta è gratuita

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